22.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 441/8


Conclusioni del Consiglio

del 6 novembre 2017

sull’identificatore della legislazione europea

(2017/C 441/05)

I.   INTRODUZIONE

1.

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

2.

Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale.

II.   L'IDENTIFICATORE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

3.

L'identificatore della legislazione europea (ELI) mira a facilitare l'accesso alle informazioni giuridiche pubblicate tramite i sistemi di informazione giuridica a livello nazionale, europeo e mondiale, nonché la loro condivisione e interconnessione.

4.

L'ELI viene utilizzato per creare un sistema di accesso alla legislazione più aperto, diretto e trasparente per i cittadini, le imprese e le amministrazioni a livello dell'UE e oltre..

5.

L'impiego dell'identificatore ELI e di metadati strutturati per referenziare e classificare la legislazione garantisce un accesso più agevole alle informazioni giuridiche e ne facilita lo scambio e il reimpiego. A titolo di esempio, l'ELI viene utilizzato per snellire il processo attraverso cui le misure nazionali di recepimento sono notificate alla Commissione e pubblicate sul sito web EUR-Lex da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni.

6.

In particolare, il sistema ELI:

a)

promuove l'interoperabilità tra i sistemi giuridici, facilitando così la cooperazione su questioni di natura giuridica tra le amministrazioni nazionali e contribuendo alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea;

b)

funge da motore per la trasparenza e l'apertura, rafforzando la legittimità e la responsabilità degli Stati membri che lo utilizzano;

c)

consente agli utenti di comporre manualmente gli URI dell'ELI, offrendo loro una modalità più facile e rapida di accesso alla legislazione oggetto della loro ricerca;

d)

rende la ricerca nella legislazione di diversi ordinamenti giuridici più efficiente per i cittadini e i professionisti del diritto;

e)

migliora l'efficacia dei flussi di lavoro della pubblicazione di testi giuridici, determinando in tal modo una migliore qualità e affidabilità della legislazione, nonché riduzioni dei costi;

f)

consente il riutilizzo intelligente dei dati giuridici e crea opportunità per lo sviluppo di nuovi servizi da parte del settore privato, contribuendo così allo sviluppo del mercato unico digitale.

7.

Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni.

III.   ESIGENZE

8.

I portali delle gazzette ufficiali nazionali ed europee danno accesso a informazioni sulla legislazione e su altre pubblicazioni ufficiali.

9.

La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea può essere acquisita attraverso le fonti giuridiche dell'UE e le fonti nazionali, in particolare la legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione europea.

10.

La cooperazione in seno all'Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare a livello europeo informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali. Tale esigenza è in parte soddisfatta rendendo le informazioni giuridiche disponibili in formato digitale e mediante l'utilizzo diffuso di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche in formato elettronico è ostacolato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati per la memorizzazione e la presentazione della legislazione sui siti web nazionali. Ciò ostacola l'interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico.

11.

L'utilizzo dell'identificatore della legislazione europea (ELI), basato sul principio dell'adozione volontaria e graduale, aiuta a superare questi problemi. Scegliendo di utilizzare identificatori unici, di assegnare metadati strutturati alla legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali e di pubblicare i metadati in formato riutilizzabile, gli Stati membri possono consentire una ricerca e uno scambio efficaci, di facile uso e più rapidi delle informazioni, oltre a consentire di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini.

IV.   SOLUZIONI

12.

Ogni Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nazionali nel modo che ritiene più opportuno.

13.

Tuttavia, un sistema comune per l'identificazione della legislazione e la strutturazione dei relativi metadati è considerato uno strumento utile per facilitare l'ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di tali sistemi di informazione giuridica.

14.

L'ELI garantirà un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati ed è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa. A tale fine:

a)

l'ELI crea un identificatore unico per la legislazione, che può essere letto sia dalle persone che dai computer ed è compatibile con gli standard tecnologici esistenti (“pilastro 1 dell'ELI”);

b)

l'ELI propone una serie di elementi di metadati per descrivere la legislazione nel rispetto di un'ontologia di riferimento (“pilastro 2 dell'ELI”);

c)

l'ELI permette uno scambio di dati maggiore e più rapido: quando questi metadati sono integrati nelle rispettive pagine web delle gazzette ufficiali o nei sistemi di informazione giuridica, le informazioni possono essere scambiate automaticamente e in modo efficiente, grazie ai vantaggi dell'architettura emergente del web semantico, che consente il trattamento diretto delle informazioni da parte sia delle persone che dei computer (“pilastro 3 dell'ELI”).

15.

L'ELI offre agli Stati membri e all'Unione europea un sistema flessibile, autodocumentato, coerente e unico per referenziare la legislazione nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli URI dell'ELI costituiscono un mezzo stabile per identificare in maniera unica ogni atto legislativo in tutta l'Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali (1).

16.

L'ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio consolidamenti, atti abrogati, ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato da qualsiasi organismo responsabile della pubblicazione di legislazione nazionale a livello europeo e oltre, secondo il proprio ritmo.

17.

Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (2) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI.

V.   SITUAZIONE ATTUALE

18.

A seguito delle conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2012, sono state messe in pratica le seguenti raccomandazioni:

a)

il sistema ELI è stato applicato in una serie di sistemi di pubblicazione di legislazione nazionale (pilastro 1 e/o pilastro 2 e/o pilastro 3). L'elenco degli organismi responsabili della pubblicazione di legislazione nazionale che attuano l'ELI è disponibile nel registro ELI: http://eurlex.europa.eu/eli;

b)

l'ELI è stato applicato alla legislazione dell'Unione europea riportata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel portale EUR-Lex, gestiti dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;

c)

l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente alla decisione n. 2009/496/CE (3), ha integrato l'ELI nel portale EUR-Lex;

d)

nel suo portale EUR-Lex l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ospita e mantiene un registro che riporta i coordinatori nazionali ELI, informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ELI nei paesi partecipanti e contiene altra documentazione utile.

VI.   CONCLUSIONI

19.

Il Consiglio si compiace dell'iniziativa di alcuni Stati membri intesa ad attuare l'ELI su base volontaria a livello nazionale.

20.

La “task force identificatore della legislazione europea”, in breve “TF ELI”, è l'organismo creato da Legislazione on-line/Gruppo “Legislazione on-line” del Consiglio dell'Unione europea per definire le specifiche relative all'ELI e assicurarne in futuro l'evoluzione e il mantenimento in un quadro strutturato:

a)

le specifiche redatte dalla TF ELI, che nel loro insieme formano lo standard ELI, sono disponibili sul sito web dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:

http://publications.europa.eu/mdr/eli/ ;

b)

la TF ELI definisce una serie di procedure volte a modificare e mantenere le specifiche ELI prevedendo il coinvolgimento dei soggetti interessati all'ELI e garantendo che le evoluzioni siano compatibili con le versioni precedenti per assicurare che le applicazioni esistenti non ne risentano;

c)

la TF ELI redige una serie di guide contenenti migliori pratiche e ha sviluppato varie risorse, accessibili tramite il registro ELI:

http://eurlex.europa.eu/eli ;

d)

la TF ELI intende prestare assistenza, mediante la condivisione di conoscenze e competenze, agli organismi governativi responsabili della pubblicazione della legislazione che desiderano adottare l'ELI;

e)

la TF ELI è composta dai paesi europei che hanno attuato l'ELI.

21.

Il gruppo di esperti ELI del Gruppo “Legislazione on-line” (Legislazione on-line) dovrebbe portare avanti questa iniziativa come segue:

a)

consentendo agli Stati membri di scambiare esperienze e buone pratiche relativamente all'impiego dell'ELI;

b)

informando gli Stati membri in merito ai lavori della TF ELI;

c)

riferendo al Gruppo “Legislazione on-line” le preoccupazioni e le esigenze degli Stati membri nel contesto ELI;

d)

riferendo al Gruppo “Legislazione on-line” sul contenuto delle riunioni.

22.

Il Consiglio rileva che ciascun pilastro dell'ELI (ossia identificatori unici, ontologia e metadati) è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa.

23.

I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI. Il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre l'ELI su base volontaria a:

a)

applicare l'ELI ai testi legislativi nazionali riportati nelle gazzette ufficiali nazionali o nei sistemi di informazione giuridica gestiti dagli Stati membri;

b)

nel modo a loro avviso tecnicamente più fattibile, quando pubblicano i testi legislativi nazionali nelle gazzette ufficiali o li rendono disponibili nei loro sistemi di informazione giuridica:

i.

attribuire un identificatore unico a ciascun testo legislativo, basato su un template che utilizzi parte o l'insieme dei componenti indicati nelle specifiche;

ii.

includere parte dei metadati e dell'ontologia indicati nella sezione 3 “Siti di riferimento ELI” dell'allegato 1;

iii.

serializzare tali metadati sulle pagine web delle gazzette ufficiali;

c)

nominare un coordinatore nazionale ELI;

d)

condividere e divulgare le informazioni relative all'ELI;

e)

discutere ogni anno, in seno al gruppo di lavoro del Consiglio, dei progressi compiuti nell'introduzione dell'ELI e dei metadati per la legislazione nazionale.


(1)  L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), applicabile su base volontaria, fornisce un sistema europeo per l’identificazione della giurisprudenza. L'ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari. Il Consiglio, mediante conclusioni, ha chiesto di procedere all'introduzione dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e di una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).

(2)  Islanda, Norvegia e Svizzera.

(3)  GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.


ALLEGATO

Elementi principali di informazione e riferimento

1.   In merito all'attuazione a livello nazionale

1.1.   Coordinatore nazionale ELI

1.

Ogni paese che utilizza l'ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI unico.

2.

Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:

a)

riferire in merito allo stato di attuazione dell'ELI;

b)

condividere e riferire in merito al/ai template URI applicabile/applicabili;

c)

condividere e riferire in merito ai metadati disponibili e alla relazione con lo schema di metadati dell'ELI (se applicabile);

d)

fornire le informazioni di cui sopra alla TF ELI e al gruppo di esperti perché siano pubblicate sul sito web del registro ELI.

1.2.   Attuazione

1.

L'attuazione dell'ELI è di competenza nazionale.

2.

L'ELI può anche essere usato nel modulo pubblicato dell'atto legislativo stesso per facilità di riferimento.

1.3.   L'ELI in ambito UE

1.

Il coordinatore ELI per l'attuazione dell'ELI a livello dell'Unione europea è l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

2.

Ove opportuno i termini “paese” o “Stato membro” dovrebbero essere intesi come “UE”.

2.   Elementi dell'ELI

I seguenti elementi dell'ELI rispondono a livello tecnico a queste esigenze (pilastri dell'ELI). I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI.

2.1.   Identificazione della legislazione — Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi (pilastro 1)

L'ELI utilizza gli “URI HTTP” per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell'utente finale. Ciascun paese costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, basandosi il più possibile sui componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua. I paesi hanno la facoltà di selezionare e strutturare i componenti nel modo che meglio si adatta ai loro requisiti.

I componenti sono definiti in modo più completo e disponibili sui siti Internet citati nella sezione 3 “Siti di riferimento ELI”.

2.2.   Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo (pilastro 2)

Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l'attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere e accrescere l'interoperabilità tra i diversi sistemi di informazione giuridica. Grazie all'identificazione dei metadati che descrivono le caratteristiche essenziali di una risorsa, i paesi saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d'informazione.

Pertanto, i paesi sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati dell'ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere a requisiti specifici. Il sistema di metadati dell'ELI è destinato a essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.

L'ontologia rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. La descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti rende possibile una comprensione condivisa ed evita ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specifica formale, l'ontologia è direttamente leggibile in modo automatizzato.

I metadati dell'ELI sono formalizzati mediante l'ontologia ELI, che si basa su un modello consolidato per i “Requisiti funzionali per record bibliografici” (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore.

Il mantenimento dell'ontologia è disciplinato dalla TF ELI.

2.3.   Rendere disponibili i metadati per lo scambio di dati (pilastro 3)

Perché lo scambio di dati diventi più efficiente, gli elementi di metadati dell'ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C “RDFa in XHTML: Syntax and Processing” (RDFa). Gli Stati membri possono decidere di aggiungere ulteriori formati di serializzazione, in aggiunta a quello RDFa.

3.   Siti di riferimento ELI

Il portale EUR-Lex ospita il registro che riporta i coordinatori nazionali ELI, informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ELI negli Stati membri partecipanti e altre informazioni utili:

http://eurlex.europa.eu/eli

La versione di riferimento dell'ontologia ELI è mantenuta dalla task force ELI. Questa versione, insieme a tutte le versioni pubblicate in precedenza e alle note di rilascio, è liberamente accessibile tramite il registro dei metadati (Metadata Registry - MDR) contenuto nel sito dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:

http://publications.europa.eu/mdr/eli/