22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 441/8 |
Conclusioni del Consiglio
del 6 novembre 2017
sull’identificatore della legislazione europea
(2017/C 441/05)
I. INTRODUZIONE
1. |
L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. |
2. |
Uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui possa avere luogo la cooperazione giudiziaria richiede non solo la conoscenza del diritto europeo ma anche la conoscenza reciproca degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, inclusa la legislazione nazionale. |
II. L'IDENTIFICATORE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA
3. |
L'identificatore della legislazione europea (ELI) mira a facilitare l'accesso alle informazioni giuridiche pubblicate tramite i sistemi di informazione giuridica a livello nazionale, europeo e mondiale, nonché la loro condivisione e interconnessione. |
4. |
L'ELI viene utilizzato per creare un sistema di accesso alla legislazione più aperto, diretto e trasparente per i cittadini, le imprese e le amministrazioni a livello dell'UE e oltre.. |
5. |
L'impiego dell'identificatore ELI e di metadati strutturati per referenziare e classificare la legislazione garantisce un accesso più agevole alle informazioni giuridiche e ne facilita lo scambio e il reimpiego. A titolo di esempio, l'ELI viene utilizzato per snellire il processo attraverso cui le misure nazionali di recepimento sono notificate alla Commissione e pubblicate sul sito web EUR-Lex da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni. |
6. |
In particolare, il sistema ELI:
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7. |
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni. |
III. ESIGENZE
8. |
I portali delle gazzette ufficiali nazionali ed europee danno accesso a informazioni sulla legislazione e su altre pubblicazioni ufficiali. |
9. |
La conoscenza quanto alla sostanza e all'applicazione del diritto dell'Unione europea può essere acquisita attraverso le fonti giuridiche dell'UE e le fonti nazionali, in particolare la legislazione nazionale di attuazione del diritto dell'Unione europea. |
10. |
La cooperazione in seno all'Unione europea ha accresciuto la necessità di identificare e scambiare a livello europeo informazioni giuridiche provenienti da autorità regionali e nazionali. Tale esigenza è in parte soddisfatta rendendo le informazioni giuridiche disponibili in formato digitale e mediante l'utilizzo diffuso di Internet. Tuttavia, lo scambio di informazioni giuridiche in formato elettronico è ostacolato dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici nazionali, nonché tra i sistemi tecnici utilizzati per la memorizzazione e la presentazione della legislazione sui siti web nazionali. Ciò ostacola l'interoperabilità tra i sistemi di informazione delle istituzioni nazionali ed europee, nonostante la maggiore disponibilità di documenti in formato elettronico. |
11. |
L'utilizzo dell'identificatore della legislazione europea (ELI), basato sul principio dell'adozione volontaria e graduale, aiuta a superare questi problemi. Scegliendo di utilizzare identificatori unici, di assegnare metadati strutturati alla legislazione nazionale nelle gazzette ufficiali e di pubblicare i metadati in formato riutilizzabile, gli Stati membri possono consentire una ricerca e uno scambio efficaci, di facile uso e più rapidi delle informazioni, oltre a consentire di disporre di meccanismi di ricerca efficienti per i legislatori, i giudici, i professionisti del diritto e i cittadini. |
IV. SOLUZIONI
12. |
Ogni Stato membro dovrebbe continuare a gestire le proprie gazzette ufficiali nazionali nel modo che ritiene più opportuno. |
13. |
Tuttavia, un sistema comune per l'identificazione della legislazione e la strutturazione dei relativi metadati è considerato uno strumento utile per facilitare l'ulteriore sviluppo di collegamenti tra le legislazioni nazionali e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di tali sistemi di informazione giuridica. |
14. |
L'ELI garantirà un accesso pubblico economicamente valido ad atti legislativi affidabili e aggiornati ed è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa. A tale fine:
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15. |
L'ELI offre agli Stati membri e all'Unione europea un sistema flessibile, autodocumentato, coerente e unico per referenziare la legislazione nell'ambito di ordinamenti giuridici diversi. Gli URI dell'ELI costituiscono un mezzo stabile per identificare in maniera unica ogni atto legislativo in tutta l'Unione europea, tenendo conto nel contempo delle specificità degli ordinamenti giuridici nazionali (1). |
16. |
L'ELI tiene conto non soltanto della complessità e della specificità dei sistemi legislativi regionali, nazionali ed europei ma anche delle modifiche degli strumenti giuridici (ad esempio consolidamenti, atti abrogati, ecc.). È concepito in modo da sovrapporsi in maniera omogenea ai sistemi esistenti che utilizzano dati strutturati e può essere attuato da qualsiasi organismo responsabile della pubblicazione di legislazione nazionale a livello europeo e oltre, secondo il proprio ritmo. |
17. |
Oltre agli Stati membri, i paesi candidati, gli Stati aderenti alla convenzione di Lugano (2) e gli altri Stati sono incoraggiati ad utilizzare il sistema ELI. |
V. SITUAZIONE ATTUALE
18. |
A seguito delle conclusioni del Consiglio del 26 ottobre 2012, sono state messe in pratica le seguenti raccomandazioni:
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VI. CONCLUSIONI
19. |
Il Consiglio si compiace dell'iniziativa di alcuni Stati membri intesa ad attuare l'ELI su base volontaria a livello nazionale. |
20. |
La “task force identificatore della legislazione europea”, in breve “TF ELI”, è l'organismo creato da Legislazione on-line/Gruppo “Legislazione on-line” del Consiglio dell'Unione europea per definire le specifiche relative all'ELI e assicurarne in futuro l'evoluzione e il mantenimento in un quadro strutturato:
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21. |
Il gruppo di esperti ELI del Gruppo “Legislazione on-line” (Legislazione on-line) dovrebbe portare avanti questa iniziativa come segue:
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22. |
Il Consiglio rileva che ciascun pilastro dell'ELI (ossia identificatori unici, ontologia e metadati) è soggetto a un'introduzione volontaria, graduale e facoltativa. |
23. |
I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI. Il Consiglio invita gli Stati membri che decidono di introdurre l'ELI su base volontaria a:
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(1) L'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI), applicabile su base volontaria, fornisce un sistema europeo per l’identificazione della giurisprudenza. L'ELI identifica testi legislativi aventi caratteristiche diverse e più complesse, e i due sistemi sono complementari. Il Consiglio, mediante conclusioni, ha chiesto di procedere all'introduzione dell'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI) e di una serie minima di metadati uniformi per la giurisprudenza (GU C 127 del 29.4.2011, pag. 1).
(2) Islanda, Norvegia e Svizzera.
(3) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41.
ALLEGATO
Elementi principali di informazione e riferimento
1. In merito all'attuazione a livello nazionale
1.1. Coordinatore nazionale ELI
1. |
Ogni paese che utilizza l'ELI deve nominare un coordinatore nazionale ELI unico. |
2. |
Il coordinatore nazionale ELI è responsabile degli aspetti seguenti:
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1.2. Attuazione
1. |
L'attuazione dell'ELI è di competenza nazionale. |
2. |
L'ELI può anche essere usato nel modulo pubblicato dell'atto legislativo stesso per facilità di riferimento. |
1.3. L'ELI in ambito UE
1. |
Il coordinatore ELI per l'attuazione dell'ELI a livello dell'Unione europea è l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. |
2. |
Ove opportuno i termini “paese” o “Stato membro” dovrebbero essere intesi come “UE”. |
2. Elementi dell'ELI
I seguenti elementi dell'ELI rispondono a livello tecnico a queste esigenze (pilastri dell'ELI). I pilastri dell'ELI possono essere attuati indipendentemente l'uno dall'altro ma la combinazione dell'insieme dei medesimi permetterà di beneficiare appieno dell'ELI.
2.1. Identificazione della legislazione — Come identificare in maniera unica e denominare la legislazione nazionale ed europea e come accedervi (pilastro 1)
L'ELI utilizza gli “URI HTTP” per identificare specificamente tutte le informazioni giuridiche online pubblicate ufficialmente in tutta Europa. Tali URI sono descritti in maniera formale mediante template URI leggibili elettronicamente (IETF RFC 6570), che utilizzano componenti che comprendono dati semantici sia dal punto di vista giuridico che da quello dell'utente finale. Ciascun paese costruirà i propri URI, mediante tecniche di autodescrizione, basandosi il più possibile sui componenti descritti e tenendo conto dei requisiti specifici della propria lingua. I paesi hanno la facoltà di selezionare e strutturare i componenti nel modo che meglio si adatta ai loro requisiti.
I componenti sono definiti in modo più completo e disponibili sui siti Internet citati nella sezione 3 “Siti di riferimento ELI”.
2.2. Proprietà che descrivono ciascun atto legislativo (pilastro 2)
Un URI strutturato può già identificare atti utilizzando una serie di componenti predefiniti ma l'attribuzione di metadati supplementari stabiliti nel contesto di una sintassi condivisa porrà le basi per promuovere e accrescere l'interoperabilità tra i diversi sistemi di informazione giuridica. Grazie all'identificazione dei metadati che descrivono le caratteristiche essenziali di una risorsa, i paesi saranno in grado di riutilizzare informazioni pertinenti trattate da altri utenti per le loro proprie esigenze, senza dover creare ulteriori sistemi d'informazione.
Pertanto, i paesi sono liberi di utilizzare il loro proprio sistema di metadati ma sono incoraggiati a seguire e utilizzare gli standard di metadati dell'ELI con tabelle di autorità condivise ma estensibili, che permettono di rispondere a requisiti specifici. Il sistema di metadati dell'ELI è destinato a essere utilizzato in combinazione con sistemi di metadati personalizzati.
L'ontologia rappresenta la descrizione formale di una serie di concetti e delle relazioni esistenti tra di essi in un determinato dominio. La descrizione delle caratteristiche della legislazione e delle relazioni tra i diversi concetti rende possibile una comprensione condivisa ed evita ambiguità tra i termini. Poiché si tratta di una specifica formale, l'ontologia è direttamente leggibile in modo automatizzato.
I metadati dell'ELI sono formalizzati mediante l'ontologia ELI, che si basa su un modello consolidato per i “Requisiti funzionali per record bibliografici” (FRBR, http://archive.ifla.org/VII/s13/frbr/), allineato con altre iniziative attuali di standardizzazione nel settore.
Il mantenimento dell'ontologia è disciplinato dalla TF ELI.
2.3. Rendere disponibili i metadati per lo scambio di dati (pilastro 3)
Perché lo scambio di dati diventi più efficiente, gli elementi di metadati dell'ELI possono essere serializzati conformemente alla raccomandazione del W3C “RDFa in XHTML: Syntax and Processing” (RDFa). Gli Stati membri possono decidere di aggiungere ulteriori formati di serializzazione, in aggiunta a quello RDFa.
3. Siti di riferimento ELI
Il portale EUR-Lex ospita il registro che riporta i coordinatori nazionali ELI, informazioni sul formato e l'utilizzo dell'ELI negli Stati membri partecipanti e altre informazioni utili:
http://eurlex.europa.eu/eli
La versione di riferimento dell'ontologia ELI è mantenuta dalla task force ELI. Questa versione, insieme a tutte le versioni pubblicate in precedenza e alle note di rilascio, è liberamente accessibile tramite il registro dei metadati (Metadata Registry - MDR) contenuto nel sito dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea:
http://publications.europa.eu/mdr/eli/