7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/45


Articolo 182

1.   La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

2.   La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

3.   Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.

Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.

4.   La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.

5.   La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.

6.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.