7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/30


Articolo 72

L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.

La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.