7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/25


Articolo 56

Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.

Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.