7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/7


Articolo 5

Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.

Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione è tenuta ad esprimere tale parere.

Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.

La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.

La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.