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Document 12016P021
Charter of Fundamental Rights of the European Union#TITLE III - EQUALITY#Article 21 Non-discrimination
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO III - UGUAGLIANZA
Articolo 21 Non discriminazione
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO III - UGUAGLIANZA
Articolo 21 Non discriminazione
GU C 202 del 7.6.2016, p. 398–398
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/398 |
Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.