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Document 12016P015

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
TITOLO II - LIBERTÀ
Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare

GU C 202 del 7.6.2016, p. 396–396 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/char_2016/art_15/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/396


Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2.   Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.


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