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Document 12016A106

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 10 - Relazioni con l'esterno
Articolo 106

GU C 203 del 7.6.2016, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_106/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/39


Articolo 106

Gli Stati membri che, anteriormente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.

Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.


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